Bando convenzione di cassa
1_determina BANDO_SERVIZIO CASSA ALLEGATO 2 _capitolato tecnico ALLEGATO1_CONVCASSA Allegato 3_OFFERTA TECNICA Allegato A 4 SCHEMA OFFERTA
1_determina BANDO_SERVIZIO CASSA ALLEGATO 2 _capitolato tecnico ALLEGATO1_CONVCASSA Allegato 3_OFFERTA TECNICA Allegato A 4 SCHEMA OFFERTA
Richiesta di preventivo per incarico temporaneo di responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.
bando medico competente
1_determina 3 2_bis ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 2_bando NOLEGGIO PULMAN
DETERMINA N.
Determina n.
Contratti 2014
Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stralcio delle LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 32 Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorita’ individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita’ di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.